Ingiunzione Europea: sistema alternativo di recupero dei crediti monetari

Nel quadro della cooperazione giudiziaria comunitaria,  volta a creare  aree sempre più ampie di uniformità procedurali valevoli per gli Stati membri, l’ingiunzione europea fa il suo ingresso nell’ordinamento italiano il 12 dicembre 2008, con l’entrata in vigore del regolamento n. 1896 del 12 dicembre 2006 istituente un nuovo sistema ingiuntivo nello spazio giudiziario europeo UE, ad eccezione della Danimarca.

Almeno nella visione del legislatore comunitario, tale innovazione punta a favorire un recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati, attraverso la semplificazione operativa di utilizzo di moduli standard sotto controlli automatizzati da parte dei giudici, non richiedendo comparizioni in tribunale, eliminando ogni procedura in fase di esecuzione del provvedimento ottenuto.

Si intende in tal modo favorire da una parte il soggetto creditore che, sovente, nell’impossibilità di recuperare importi a lui dovuti, finisce per correre rischio di insolvenza e dall’altro la diffusione dei rapporti commerciali transazionali.

Il meccanismo è facoltativo e alternativo a quello nazionale, cui si aggiunge, non sostituendosi,  seppure solo per determinati crediti di carattere monetario ed è operativo solo nei casi in cui il credito non sia contestato. Nei casi di opposizione infatti tornano in gioco  i sistemi di ingiunzione previsti negli ordinamenti nazionali. Per agevolare l’utilizzo di questo strumento alternativo, la Comunità ha messo a punto nel sito dell’Atlante giudiziario europeo una rete che contiene tutta la documentazione necessaria con la possibilità di individuare con rapidità i giudici competenti in tutti gli Stati Ue  e anche le lingue accettate dagli  Stati per la trasmissione al debitore dell’ingiunzione (http://ec.europea.eu/justice_home/judicialatlascivil/htlm/inidex_it.htm). 

Pur facoltativo, il nuovo sistema non è meno rilevante perché rappresenta uno strumento armonizzato in tutta Europa, che evita al creditore di trovarsi di fronte a discipline sconosciute per ottenere il proprio credito, facilitato ed immediato.

Già il sistema nazionale aveva beneficiato della novità del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 31 (attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che, abrogando un comma dell’art. 633 della procedura civile, superava la barriera della territorialità consentendo che l’ingiunzione italiana potesse ottenersi anche contro un debitore non risiedente sul territorio nazionale; tuttavia la disciplina restava nazionale, con le conseguenti complicazioni di successivi passaggi per essere riconosciuta ed eseguita dagli Stati di appartenenza del debitore.

L’ingiunzione europea, come strumento di uniformità e semplificazone procedurale tra gli Stati Ue (tranne la Danimarca) si applica ai soli crediti pecuniari in materia civile e commerciale e senza limiti di importo. Restano invece escluse le materie fiscali, doganali, amministrative e di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, le questioni patrimoniali tra coniugi, o relative a testamenti e successioni,  le questioni attinenti i fallimenti, i concordati e procedure affini, la sicurezza sociale, gli obblighi extracontrattuali o risarcitori, a meno che non siano frutto di accordo tra le parti o  espressamente riconosciuti attraverso una ammissione di debito.

Il sistema di ingiunzione europea ha una portata limitata alle sole controversie transazionali o c.d transfrontaliere, ossia quelle che presentano un elemento di “estraneità” dato dal fatto che uno o più soggetti  abbiano il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice cui ci si rivolge.

Il limite del  carattere transfrontaliero della controversia è coessenziale all’origine comunitaria del Regolamento e alla competenza degli organi sovranazionali che vi han dato vita e fa sì che questo procedimento non possa trovare applicazione in caso di controversie esclusivamente “domestiche”, cioè interne ad un solo Stato membro.

Il giudice competente viene individuato secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 44/2001 con una tutela particolare per le categorie deboli: infatti se la domanda, ad es., si riferisce ad un contratto concluso da un consumatore per una finalità estranea alla sua professionale e se è lo stesso consumatore ad essere chiamato in giudizio, sarà competente in via esclusiva il giudice dello Stato membro in cui egli è domiciliato.

Il procedimento si basa sull’utilizzo di formulari standard,  semplici e di compilazione intuitiva,  tali da non richiedere la presenza di un avvocato o di un altro professionista legale (presenza non più necessaria in questo tipo di procedura). Il creditore dovrà rivolgersi al giudice, individuandolo dapprima secondo il regolamento n. 44/2001, e, quindi, in linea generale (fatti salvi i titoli esclusivi e facoltativi) si tratterà del giudice del territorio in cui il convenuto è domiciliato; dovrà compilare il modulo di cui all’allegato A, indicando, oltre ai dati personali, l’importo del credito e dei relativi interessi maturati,  dovrà descrivere le circostanze che stanno a base del credito e le prove a sostegno della domanda. Ogni eventuale dichiarazione falsa è punita in base alla legge dello Stato membro di origine. La domanda può essere presentata non solo su supporti cartacei, ma con ogni altro mezzo di comunicazione, incluso quello elettronico a condizione che ciò sia accettato dallo Stato di origine. Spetta al Giudice verificare il rispetto dei presupposti per la domanda e la fondatezza del credito. Se il riscontro dell’istanza è positivo, il Giudice emette entro trenta giorni l’ingiunzione di pagamento europea. Se la domanda viene rigettata,non è prevista alcuna impugnazione e quindi la domanda dovrà o essere ripresentata  nella forma europea o  in quella consueta nazionale. Il destinatario dell’ingiunzione potrà o pagare o opporsi utilizzando il sistema europeo e l’apposito modulo, entro  30 giorni dalla notificazione, con passaggio in tal caso  al procedimento civile ordinario interno.

Tale ultima evenienza si verifica solo nel caso in cui il ricorrente non abbia preventivamente manifestato contrarietà  al passaggio al procedimento nazionale, caso in cui l’opposizione decreta la fine dell’ingiunzione pronunciata dal giudice.

Se non viene opposta, l’ingiunzione potrà essere messa in esecuzione immediatamente in tutto lo spazio giudiziario europeo, in cui tutti gli Stati membri sono vincolati a non opporsi al riconoscimento ed alla esecuzione, senza necessità di riesami di merito del giudice competente per l’esecuzione. In tal modo quindi l’ingiunzione europea emessa dai giudici italiani espleterà effetti in tutti i Paesi membri con possibilità di inseguire i debitori in tutto lo spazio giudiziario europeo (Danimarca esclusa) e i debitori residenti in Italia potranno essere raggiunti da ingiunzioni emesse dalle autorità nazionali di altri Paesi membri. Per l’esecuzione dell’ingiunzione sarà sufficiente trasmettere alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione una copia dell’ingiunzione europea dichiarata “esecutiva” dal Giudice dello stato di origine e, se richiesta, una traduzione dell’ingiunzione di pagamento nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione, a meno che quest’ultimo Stato non abbia indicato altre lingue ufficiali dell’Unione europea che è possibile utilizzare sul proprio territorio (informazioni sul punto si trovano sempre sul sito dell’Atlante giudiziario europeo).

Il regolamento fissa poi in modo tassativo  i casi in cui è possibile rifiutare l’esecuzione del provvedimento. Si tratta delle sole ipotesi in cui l’ingiunzione europea risulti incompatibile  con una decisione di uguale tenore emessa in precedenza in uno Stato membro o anche in un Paese terzo se tale provvedimento riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti.

Solo la presentazione dell’istanza di riesame blocca l’esecuzione anche se il Giudice competente dello Stato membro può applicare provvedimenti conservativi ed imporre una cauzione.

Il riesame è ipotesi eccezionale prevista nei casi in cui l’ingiunzione europea non sia stata opposta nel termine, ma risulti notificata senza prova di ricevimento da parte del destinatario, oppure notificata in tempo non sufficiente a consentire al destinatario di presentare le proprie difese, oppure il destinatario non ha avuto la possibilità di contestare il credito per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali non a lui imputabili. Se i motivi di riesame vengono accolti, l’ingiunzione di pagamento europea sarà nulla.

Il Regolamento istitutivo del procedimento di ingiunzione europea, qui per sommi capi trattato, costituisce una autentica pietra miliare nel lungo percorso dell’integrazione e dell’armonizzazione europea: a partire dal 12 dicembre 2008 tutti i giudici appartenenti all’Unione europea possono essere aditi per applicare il medesimo procedimento giurisdizionale. Le finalità perseguite sono indicate con chiarezza nel preambolo del regolamento: da una parte si intende far fronte ai ritardi di pagamento  che rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro; dall’altra si propone di rimuovere gli ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura trasfrontaliera, superando la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri dell’Unione. In questa prospettiva, dunque, il Regolamento n. 1896/2006 è rivolto alla eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei processi civili, semplificando, accelerando e riducendo i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere per i crediti non contestati. In particolare la previsione in virtù della quale le parti possono state in giudizio personalmente e senza assistenza legale è funzionale proprio alla finalità di riduzione costi  cui si accennava e produce quali conseguenze immediate la gestibilità in autonomia del procedimento da parte dei soggetti che vi si rivolgono e fa sì che il procedimento risponda ai fondamentali e già indicati canoni di celerità e semplificazione

Correlati