LE SANZIONI PENALI DOPO IL D.L. 19 DEL 25/3/2020

L’art. 4 del D.L. 19 del 25/3/2020, ennesimo provvedimento in tema di contrasto all’epidemia di Covid-19, prende posizione in tema di sanzioni alle violazioni delle restrizioni imposte in questo ambito.

La ratio evidente è quella della presa d’atto che la semplice denuncia per la violazione dell’art. 650 c.p. (reato contravvenzionale suscettibile di oblazione) costituiva risposta troppo blanda e per nulla disincentivante. La soluzione adottata dal decreto legge è, dunque, quella di prevedere la sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro con espressa esclusione che si possa applicare “le sanzioni contravvenzionali” (sic!) di cui all’art. 650 c.p. “o di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”. Il riferimento è, evidentemente, all’art. 260 del Testo Unico leggi sanitarie (R.D. 1265/34).

La sanzione amministrativa così introdotta viene applicata “salvo che il fatto costituisca reato” ed espressamente (vedi comma 6), dovrà essere considerata reato la violazione della quarantena imposta a persone risultate positive al Covid-19. O meglio: tale condotta non è dovrà essere perseguita in generale come reato, ma – per espressa indicazione del D.L. – ma ai sensi proprio del citato art. 260 T.U. Leggi Sanitarie o dell’art. 452 c.p.

Se questo è il quadro normativo, qualche riflessione si impone, soprattutto sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata. In particolare, ciò che rilevo immediatamente è che l’art. 650 c.p. non è stato depenalizzato, nonostante all’evidenza sia misura del tutto inefficace a disincentivare comportamenti illeciti, ma ci si è limitati a indicarne l’inapplicabilità in determinati casi.

Ci si sarebbe aspettati, sinceramente, la depenalizzazione dell’art. 650 c.p. configurandolo come illecito amministrativo “salvo che il fatto costituisca reato in materia di salute pubblica”. Questa avrebbe potuto essere una previsione legislativa corretta e coerente con la ratio di fornire una più convincente risposta alla disobbedienza all’ordine legittimo dell’autorità.

Viceversa, con una singolare tecnica, nel D.L. 19/2020 il governo non crea nuove fattispecie di reato, bensì di fatto da indicazioni alle Procure sul corretto inquadramento delle fattispecie concrete, e ciò mi pare poco perspicuo ed inammissibile, poiché si priva l’ordine giudiziario della sua funzione esclusiva di controllo di legalità e delle modalità di esercizio dell’azione penale. Oltretutto questa modalità viene poi reiterata nei commi successivi, laddove si indica quale condotta debba costituire lo specifico reato previsto dal T.U. Leggi Sanitarie.

Ora, compito del legislatore è quello di definire le condotte che costituiscono reato, descrivendole e prevedendone le sanzioni correlate, ma una volta che il quadro normativo sostanziale è definito, ciò che non può fare è indicare agli organi della giustizia penale quali reati contestare e quali no, pena una inammissibile interferenza nell’autonomia della giurisdizione.

Mi permetto, perciò, di dubitare che legittimamente sia precluso ad una Procura di poter contestare l’art. 650 c.p., che resta vigente nel nostro ordinamento giuridico, o l’art. 260 R.D. 1265/34 per ogni violazione dei divieti posti nel decreto, solo perché ciò gli sarebbe vietato dalla legge.

Per quanto riguarda il “suggerimento/indicazione” del pari fornito dall’art. 4 del D.L. 19/2020 circa la possibile contestazione dell’art. 452 c.p. (evidentemente in relazione all’art. 438 c.p.), mi limito ad osservare che difficilmente potrà ritenersi integrato tale reato, che non è “di pericolo”, in mancanza della prova sicura che la violazione della quarantena abbia cagionato o maggiormente diffuso l’epidemia verso una apprezzabile quantità di soggetti terzi.

Scarica decreto 19/20

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