IL REATO DI EPIDEMIA COLPOSA COME CONSEGUENZA DELL’INOSSERVANZA DELLA QUARANTENA

L’art. 4 del D.L. 19 del 25/3/2020, dopo aver preso posizione su tutte le violazioni ai divieti di legge per l’emergenza Covid-19, espressamente al comma 6 prevede che debba essere considerata reato la violazione della quarantena domiciliare imposta a chiunque sia risultato positivo al Covid-19.

Per la precisione, per espressa previsione del D.L. in esame, una tale condotta dovrà essere perseguita ai sensi proprio del reato contravvenzionale previsto dall’art. 260 R.D. 1265/34 (T.U. Leggi Sanitarie) o, in alternativa, del più grave reato di cui all’art. 452 c.p.: in altri termini, questa condotta costituirà o inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva (ipotesi ora punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro), oppure epidemia colposa (per la quale l’art. 452 c.p. prevede la reclusione da 1 a 5 anni, mitigando l’ipotesi della versione dolosa, punita dall’art. 438 c.p. con l’ergastolo).

Ripetute notizie di cronaca informano, non si sa con quale precisione, che le numerose persone che sono già state colte all’esterno della propria abitazione sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per il reato di epidemia colposa. Ora, visto l’enorme delta in termini di conseguenze penali tra le due fattispecie di reato, è necessario chiedersi come verrà effettuato un domani, nella più propria sede giudiziaria, la scelta della contestazione.

Per quanto riguarda la ipotizzata sussistenza del reato di cui all’art. 452 c.p. (in relazione all’art. 438 c.p.), mi limito ad osservare alcuni punti problematici.

Innanzitutto un problema di prova, perché mentre la violazione che integra il reato di cui all’art. 260 citato sussiste nella evidenza dell’allontanamento dalla abitazione, il reato di epidemia è un reato “di evento”, cosicchè per ritenerlo integrato sarà necessario dimostrare che la violazione della quarantena abbia in concreto cagionato o maggiormente diffuso l’epidemia verso terzi. E già questa mi pare una prova di difficile perfezionamento.

Vi è poi da considerare il numero delle persone verso cui l’eventuale contagio sia in ipotesi stato diffuso; questo perché, come ha di recente statuito la giurisprudenza di legittimità, “l’evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari” (Cass. Pen. I sez., 30/10/2019 n°48014).

Credo, in buona sostanza, che al netto delle denunce e forse anche delle formali imputazioni che si avranno per il reato di epidemia colposa, l’esito della maggior parte degli stessi sarà verso una derubricazione verso la più pacifica contravvenzione prevista dalle leggi sanitarie (l’art. 260 di cui si è detto sopra).

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