Il “Cyberbullismo” trova una definizione e nuova tutela

E’ entrata in vigore, a far data dal 18 giugno 2017, la legge n° 71 del 29/5/2017 contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“. Il testo di legge ha delle peculiarità che meritano di essere sottolineate.

Intanto viene introdotta una nozione di “cyberbullismo”, consistente in “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“. Ciò che emerge chiaro, innanzitutto, è che la finalità che la legge prende ad oggetto è la tutela dei minorenni di qualsiasi età da una serie di condotte dannose, denigratorie o persecutorie consumate online. La definizione è opportunamente ampia, ma si può dubitare della necessaria specificità di elementi oggettivi quali il “serio” abuso, così generico da lasciare un vulnus applicativo.

Se minorenni sono le vittime che la legge tutela, gli autori delle condotte illecite prese in esame possono essere esclusivamente dei minorenni ultra quattordicenni. Si tratta perciò di una legge che disciplina un fenomeno criminoso concepito solo tra minori. Tanto è vero questo, che viene previsto espressamente che l’eventuale ammonimento del Questore cessa di avere ogni effetto con il compimento della maggiore età del responsabile.

Terzo punto: del “cyberbullismo” viene data una definizione, ma non viene introdotta nell’ordinamento alcuna nuova specifica fattispecie di reato autonoma rispetto ai singoli reati, che le condotte descritte già integrano. Perciò, il fenomeno oggetto della L. 71/2017 non ha una previsione di pena per i responsabili. Come mai questo? La legge è espressamente finalizzata alla prevenzione ed alla soluzione degli effetti che ne conseguono, più che alla repressione del fenomeno. Sono perciò previsti alcuni mezzi di tutela, atti a preservare la tranquillità e la dignità del minorenne vittima di cyberbullismo: 1) innanzitutto la possibilità di chiedere, anche direttamente il minore (purchè abbia compiuto 14 anni), l’oscuramente, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato dannoso diffuso via internet: tale richiesta deve trovare riscontro concreto da parte del gestore del sito internet entro 24/48 ore e, in mancanza, è possibile far intervenire il Garante per la protezione dei dati personali, che provvede nelle successive 48 ore;   2) è possibile richiedere al Questore di emettere formale ammonimento verso il responsabile di cyberbullismo, secondo la procedura già vigente per il reato di atti persecutori (il c.d. “stalking“) e con analoghi effetti. Come già detto, tuttavia, gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età da parte del responsabile.

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