Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: l’intervento sociologico della Corte Costituzionale

Merita lettura la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 6/3-7/6/2019 n° 141) che ha respinto l’eccezione di incostituzionalità, sollevato dalla Corte di Appello di Bari, circa il disposto dell’art. 3 co. 1, nn° 4) e 8) della legge 75/1958 (nota come Legge Merlin), norma che punisce chiunque induca, agevoli o sfrutti la prostituzione altrui. Il dubbio di costituzionalità della Corte barese riguardava l’ipotesi di attività di meretricio del tutto volontaria e libera, da parte di persone maggiorenni e capaci. Con riferimento a queste ipotesi, divenute di evidente attualità (si pensi al diffuso fenomeno delle cd. escort), i giudici di merito ritenevano la assoluta liceità dell’attività di meretricio e di conseguenza la inconfigurabilità di rilievo penale delle condotte di terzi che intermedino in qualsiasi modo l’offerta della prestazione sessuale, a titolo oneroso, verso chi ne intenda beneficiarne. In estrema sintesi, la decisione individuale di esercitare la prostituzione sarebbe sia una modalità di espressione della propria sessualità, bene giuridico garantito dalla Costituzione come inviolabile, sia legittima attività commerciale e/o imprenditoriale, del pari garantita, in quanto lecita, dalla carta costituzionale.

La Consulta, dopo aver effettuato un excursus storico dell’evoluzione dottrinaria in punto di prostituzione, da epoca precedente la legge “Merlin” sino ai giorni nostri, ha sostanzialmente concluso e confermato, ancora una volta, che la prostituzione deve considerarsi attività meramente “tollerata” dallo Stato, negando tuttavia che essa assurga ad espressione della propria liberrtà sessuale, come tale dotata di dignità di diritto inviolabile. Più prosaicamente, secondo la Consulta., la prestazione a titolo oneroso di attività sessuale è una “prestazione di servizio” di carattere commerciale. Tuttavia, anche sotto questo aspetto la punibilità dell’induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione non viola la libertà di impresa, come previsto dall’art. 41 della Costituzione, poiché – secondo la consulta – il meretricio non è mai attività del tutto libera, ma necessitata da mancanza di opzioni alternative, ditalchè i terzi che la intermediano a scopo di lucro, offendono di fatto la dignità e libertà umana di chi si determina a fare mercimonio delle prestazioni sessuali.

Resta, dunque, confermata, la rilevanza penale delle condotte agevolatrici della prostituzione di qualsiasi tipo ed iul carattere di attività mermente tollerata dall’Ordinamento giuridico italiano. Non vi è, però, dubbio che la Corte Costituzionale abbia inteso effettuare un interevnto di tipo sociologico e forse etico rispetto ad una realtà odierna molto mutata rispetto alla metà del secolo trascorso.