La Consulta boccia la mediazione obbligatoria civile

Con sentenza n. 235/2012 depositata il 23 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del d.Lsg. 4 marzo 2010 n. 28, istitutivo della mediazione, nella parte in cui era previsto il carattere obbligatorio della stessa.

Pur in attesa della pubblicazione integrale, la sentenza, per quanto espresso in parte dispositiva, costituisce di fatto il pieno riconoscimento alla battaglia condotta sin da subito dall’Avvocatura che si era spesa incessantemente per sottoporre a vaglio di costituzionalità la nuova disciplina in materia di mediazione, pur a fronte di numerose critiche da parte di chi vedeva in ciò una mera battaglia a tutela della professione.

In realtà era –  ed è  – una più che giusta battaglia per la salvaguardia della giustizia ed il rispetto dei principi costituzionali che disciplinano la tutela giudiziaria ed il diritto di agire in giudizio, non scalfibili neppure di fronte al problema dell’eccesso di carico per gli uffici giudiziari, da risolvere in altro modo.

Il citato decreto legislativo – certamente nello spirito di perseguire intenti deflattivi del contenzioso –  aveva sancito il carattere obbligatorio della mediazione per controversie civili e commerciali, indicando peraltro un elenco di materie che tendeva ad esaurire i principali e più diffusi ambiti di contenzioso, coinvolgendo anche settori particolarmente complessi e tecnici (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Il che appariva non solo anomalo con riferimento alle indicazioni, ben più elastiche, della Direttiva Cee, di cui il D.Lgs  28/2010 costituiva attuazione, ma soprattutto appariva eccessivo nella misura in cui introduceva di fatto un ulteriore ed obbligatorio grado di giudizio, preliminare all’accesso alla tutela giudiziaria vera e propria, ed  oltretutto a pagamento.

Non mancheranno a tale proposito dibattiti pro e contro.

Sta di fatto che da ora in avanti  non sarà più obbligatorio esperire per le controversie civili e commerciali il procedimento di mediazione, che diverrà pertanto meramente facoltativo e riservato quindi alla prudente valutazione delle parti che, laddove intravedano possibilità di conciliare in tempi brevi, potranno sempre scegliere di rivolgersi agli organismi di mediazione, senza peraltro esservi costrette (con conseguenti esborsi spesso aggiunti a quelli successivi di giudizio vero e proprio), nella piena libertà di scegliere la tutela ritenuta più conveniente ed opportuna.

E ogni espressione di tutela della libertà personale, a prescindere dagli ambiti e dalle lotte di principio, va accolta sempre come grande vittoria civile.